Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sintonia con gli indirizzi dell'Unione europea, cooperano al fine di riconoscere il ruolo delle giovani donne e dei giovani uomini nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, promuovendone la cittadinanza attiva e favorendo, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, le loro opportunità nei seguenti ambiti:

          a) cittadinanza attiva e informazione;

          b) cultura, mobilità, istruzione, integrazione e promozione sociale;

          c) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;

          d) conciliazione della vita professionale con quella sociale.